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IN EVIDENZA

ELENCO DOCUMENTI PER STIPULA ATTO NOTARILE

PER PERSONE FISICHE ü    Carta d'identità, patente rilasciata dalla Prefettura o passaporto in corso di validità ü    Tessera Sanitaria ü    Indicazione di eventuale rapporto di parentela tra le parti. Soggetti non coniugati : ü    Certificato di stato libero/vedovanza (in carta semplice) Soggetti coniugati  (anche se separati o in regime di comunione legale dei beni): ü    Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (in carta semplice) rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio ü    Copia dell'atto di separazione dei beni ü    Copia dell'atto di fondo patrimoniale Soggetti separati e divorziati: ü    Sentenza Decreto di separazione o divorzio Intervento di Procuratore: ü    Procura in originale o copia autentica rilasciata dal Notaio che conserva l’originale nella sua raccolta Rappresentanza di incapaci: ü    Autorizzazione giudiziale Extracomunitari: ü    Permesso di soggiorno o carta di soggiorno       PER ENTI E SOCIETA’ ü    Carta d'iden

ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'

Nel caso in cui un soggetto voglia vendere un immobile derivante dall'asse ereditario di una successione deve trascrivere tramite il Notaio l'Accettazione tacita dell'eredità per garantire il suo acquirente che il bene immobile acquistato non venga mai messo in discussione.  Secondo la Legge, un erede per definirsi tale deve accettare l'eredità e questa formalità può avvenire in due modi: espressamente quando il chiamato all'eredità redige un Atto formale dichiara di accettare dei determinati beni provenienti da una specifica eredità; tacitamente quando lo stesso soggetto compie un atto che presuppone senza alcun dubbio la sua volontà di accettare quell'eredità di cui il bene fa parte. Nel momento della stipula di un rogito notarile atto alla vendita di un determinato bene immobile il Notaio è tenuto a trascrivere l'aceettazione tcita dell'eredità tranne nel caso che il bene facente parte dell'eredità non risulti già trascritto in forza di una accett

REGISTRAZIONI

L'Agente Immobiliare ha l'obbligo di provvedere entro 20 giorni alla registrazione verso l'Agenzia delle Entrate delle scritture private non autenticate stipulate a seguito della loro attività. Questo dovere è previsto dall'articolo 10, lettera d bis del D.P.R. n. 131 del 26 aprile del 1986 prevedendo che gli agenti immobiliari sono obbligati in solido con le parti al pagamento delle imposte relative ai suddetti atti. E' importante rilevare che l'obbligo della registrazione scatta solo quando la Proposta d'Acquisto sia accettata dal Venditore in quanto da Atto prenegoziale diventa a tutti gli effetti un atto negoziale trasformandosi in un vero e proprio Preliminare di Compravendita. Riassumendo la sola proposta dell'acquirente non è soggetta a registrazione ma una volta accettata si, lo stesso vale per un preliminare seguito da un atto notarile stipulato entro i venti giorni. in sostanza qualunque atto originario deve essere sottoposto obbligatoriamento

DEPOSITO DEL SALDO DEL PREZZO

A norma dell'Art. 1, comma 63 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ciascuna delle parti e quindi anche solo il Promissario Acquirente, qualora ne faccia apposita richiesta, potrà avvalersi della facoltà di depositare, presso il Notaio rogante, fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita, la somma relativa al saldo del prezzo, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate dal Venditore o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione dell'atto di trasferimento della proprietà.

CATEGORIE CATASTALI

Gruppo A  residenziale categoria A/1   abitazioni di tipo signorile categoria A/2   abitazioni di tipo civile categoria A/3   abitazioni di tipo economico categoria A/4   abitazioni di tipo popolari categoria A/5   abitazioni di tipo ultrapopolare categoria A/6   abitazioni di tipo rurale categoria A/7   abitazioni in villini categoria A/8   abitazioni in ville categoria A/9   castelli, palazzi i artistici e storici categoria A/10  uffici e gli studi privati categoria A/11  abitazioni tipiche Gruppo B  Patrimonio immobiliare urbano categoria B/1   caserme dello Stato, istituti per religiosi e disagiati categoria B/2   strutture di assistenza per gli ammalati senza fini di lucro  categoria B/3   prigioni o i riformatori categoria B/4   uffici pubblici categoria B/5   scuole e laboratori scientifici categoria B/6   biblioteche, musei, gallerie senza scopi economici categoria B/7  cappelle ed oratori dove si insegna la religione categoria B/8   magazzini sotterranei  Gruppo C  Settore ter

LA LOCAZIONE

La richiesta di immobili in affitto diventa sempre più grande, vuoi per impossibilità ad accedere ad un mutuo per comprare la propria residenza, oppure solo per soddisfare un bisogno temporaneo o per qualsiasi altra motivazione. L'unica cosa certa è che la Legge tutela l'inquilino in ogni forma mentre per il malcapitato proprietario diventa sempre più difficile poter offrire il suo bene in locazione in quanto esiste il rischio concreto che l'immobile magari avuto con tanti sacrifici possa essere in mano a persone che dopo il momento iniziale causano infiniti problemi sia per i canoni non pagati o addirittura non volendo più liberare la casa costringendo il locatore a rivolgersi ad un avvocato ed iniziando una procedura lunghissima per riottenere il suo bene. Poche sono le garanzie in difesa del locatore come ad esmpio richiedere una cauzione corrispondente di norma a due mensilità che può riparare gli eventuali danni constatati o pagamenti non effettuati a fine contratto ma

IL MEDIATORE IMMOBILIARE

L'Art. 1754 del Codice Civile definisce: "Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti quale compenso del risultato ottenuto per aver fatto raggiungere la conclusione dell'affare alle parti stesse.   Il mediatore deve comunque agire secondo una condotta professionale nell'interesse esclusivo delle parti comunicando le circostanze a lui note che possano influire sulla sicurezza della compravendita.