IL MEDIATORE IMMOBILIARE


L'Art. 1754 del Codice Civile definisce: "Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza"

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti quale compenso del risultato ottenuto per aver fatto raggiungere la conclusione dell'affare alle parti stesse.  

Il mediatore deve comunque agire secondo una condotta professionale nell'interesse esclusivo delle parti comunicando le circostanze a lui note che possano influire sulla sicurezza della compravendita.

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