ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'




Nel caso in cui un soggetto voglia vendere un immobile derivante dall'asse ereditario di una successione deve trascrivere tramite il Notaio l'Accettazione tacita dell'eredità per garantire il suo acquirente che il bene immobile acquistato non venga mai messo in discussione. 
Secondo la Legge, un erede per definirsi tale deve accettare l'eredità e questa formalità può avvenire in due modi: espressamente quando il chiamato all'eredità redige un Atto formale dichiara di accettare dei determinati beni provenienti da una specifica eredità; tacitamente quando lo stesso soggetto compie un atto che presuppone senza alcun dubbio la sua volontà di accettare quell'eredità di cui il bene fa parte.

Nel momento della stipula di un rogito notarile atto alla vendita di un determinato bene immobile il Notaio è tenuto a trascrivere l'aceettazione tcita dell'eredità tranne nel caso che il bene facente parte dell'eredità non risulti già trascritto in forza di una accettazione avvenuta in espressamente o tacitamente.

La trascrizione, quindi, mette al riparo sia l'acquirente ignaro di aver acquistato da un erede apparente e tenunuto alla restituzione del bene all'erede vero, sia una banca mutuante che si riserva di concedere il prestito solo dopo aver ottenuto la trascrizione in quanto in tale assenza le future trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non hanno validità e quindi un'eventuale ipoteca non avrebbe valore. Senza la trascrizione non si costituisce l'Istituto della pubblicità sanante che per metterebbe ad un acquirente in buona fede di mantenere la proprietà del bene stesso anche derivante da un atto nullo decorsi cinque anni dalla trascrizione.

E' bene ricordare inoltre che la trascrizione del certificato di successione produce unicamente effetti fiscali ma non cicilistici.

Le norme di riferimento dell'accettazione tacita dell'eredità sono:
Art. 475,476,484,485,527,533 e ss,2648,2650,2652,2660,2829 del Codice Civile
Art. 5 comma 2 D. Lgs 31/10/1990, n. 347
Circolare N. 128/T del 02/05/1995

Per poter espletare questa formalità è necessario fornire al Notaio il Certificato di Morte del Defunto.


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