DEPOSITO DEL SALDO DEL PREZZO

A norma dell'Art. 1, comma 63 lett. c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ciascuna delle parti e quindi anche solo il Promissario Acquirente, qualora ne faccia apposita richiesta, potrà avvalersi della facoltà di depositare, presso il Notaio rogante, fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita, la somma relativa al saldo del prezzo, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate dal Venditore o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione dell'atto di trasferimento della proprietà.

Commenti